Alternanza scuola lavoro: quest’anno studenti senza obbligo di orario minimo
Con nota 7194 del 24.04.2018 il MIUR, rispondendo a quesiti in materia di attività di alternanza scuola lavoro, ha chiarito che per il triennio 2015-2018 gli studenti non avevano alcun obbligo di frequenza di un monte ore minimo di attività per essere ammessi agli esami:
“Come è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Tale disposizione, entrata in vigore nell’anno scolastico 2015/2016 limitatamente alle classi terze, risulta attualmente a pieno regime, coinvolgendo la totalità degli studenti delle classi terze, quarte e quinte attivate nel corrente anno scolastico. Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi. Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. È il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l’ultimo anno del percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, i quali non hanno avuto l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo biennio, poiché non previste dall’ordinamento come attività pienamente curricolari”.