Vaccinazioni obbligatorie:Gli adempimenti delle istituzioni scolastiche
Vaccinazioni obbligatorie:Gli adempimenti delle istituzioni scolastiche
di Sandro Valente
L'8 giugno 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge7 giugno 2017, n. 73
che detta disposizioni urgenti in materia di prevenzione di alcune malattie nei confronti dei minori di età compresa tra 0 e 16 anni
Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite sono finalizzate a contrastare l’insorgere di 12 malattie (poliomelite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Ha- emophilus influenzae di tipo B, meningococco B, meningococco C, morbillo, rosolia, parotite e varicella).
I dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nonché i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, hanno l'obbligo di richiedere ai genitori (o a coloro che hanno la responsabilità genitoriale) del minore di allegare, al momento dell’iscrizione alla scuola, il documento che attesti le avvenute vaccinazioni.
La certificazione può essere sostituita da un’autocertificazione, o dalla formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale.
Situazioni particolari
- in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale è escluso l'obbligo di vaccinazione. In tal caso, al momento dell’iscrizione, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori dovranno consegnare la notifica effettuata dal medico curante o gli esiti dell’analisi sierologica.
- le vaccinazioni possono essere omesse o differite, qualora arrechino un accertato pericolo per la salute. In tal caso, il genitore, al momento dell'iscrizione a scuola del figlio deve allegare un documento che attesti l’esonero, l’omissione o il differimento.
- per diminuire il rischio di contagio i minori interessati, di norma, saranno inseriti in classi con solo vaccinati o immunizzati, fermo restando il numero delle classi autorizzato.
Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse le private non paritarie, la presentazione della documentazione attestante le avvenute vaccinazioni costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami
Sanzioni
I genitori che non osservano l'obbligo di vaccinazione incorrono in una sanzione da 500 a 7.500, a eccezione di quelli che, contestati da parte dell’azienda sanitaria locale, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino o, almeno, la prima dose del ciclo vaccinale, da completare poi nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale.
I termini entro cui espletare l'obbligo
l'adempimento va espletato entro il termine di scadenza dell'iscrizione a scuola.
Per l'anno scolastico 2017/2018, detto termine è stato fissato al 10 settembre 2017.
La regola generale prevede che, se si è presenta l’autocertificazione, la documentazione comprovante le vaccinazioni effettuate deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
Limitatamente all'anno scolastico 2017/18 il termine è fissato al 10/3/2018.
Ulteriori adempimenti da parte dei dirigenti scolastici
I dirigenti scolastici, nonché i responsabili dei centri professionali e dei servizi per l’infanzia devono
- entro il 31/10 di ogni anno, comunicare all'Azienda Sanitaria Locale, le classi con più di due studenti non vaccinati.
- entro 10 giorni, segnalare all’Asl competente la mancata presentazione della documentazione all'atto dell’iscrizione.
Mentre alle ASL è demandato il compito di segnalare l’inadempimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Abrogazione di norme
Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate:
- l’art. 47 del dpr 1518/1967 che vieta l’ammissione alla scuola o agli esami degli alunni che non provino di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie;
- l’art. 3, secondo comma, della legge 51/1966 che stabilisce un’ammenda in caso di violazione dell’obbligo di vaccinazione antipoliomielitica;
- l'art. 7, comma 2, della legge 165/1991 che detta la sanzione in caso di inosservanza dell’obbligo di vaccinazione contro l’epatite virale B.
Sintesi adempimenti
Adempimenti Al momento dell’iscrizione, i genitori o i tutori devono presentare un documento che certifichi l’effettuazione delle vaccinazioni (o mediante autocertificazione), l’esonero, l’omissione, o il differimento o la formale richiesta di vaccinazioni all’azienda sanitaria. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’Infanzia la presentazione della documentazione è requisito di accesso.
Scadenze L’adempimento va espletato entro il termine di scadenza per l’iscrizione, per l’anno 2017/18 entro il 10/09/17. Se si presenta un’autocertificazione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Limitatamente all'anno scolastico 201772018 IL termine è fissato al 10/03/2018.
Esclusioni I vaccini sono esclusi solo in caso di accertato pericolo per la salute e quando l’immunizzazione è avvenuta in seguito a malattia naturale.
Inosservanze In caso di inosservanza è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 7.500 euro per chi non faccia vaccinare i figli. Non vi incorrono i genitori, che contestati da parte dell’azienda sanitaria locale, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino.
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