CPIA ed esami di Stato al termine del primo periodo didattico del primo livello per l’a.s. 2022/23: chiarimenti del Ministero
Con nota 3307 del 31 gennaio 2023, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento della sessione straordinaria e alle modalità di svolgimento dell’esame di Stato per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo nei percorsi di istruzione degli adulti erogati dai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti.
Appare opportuno intanto chiarire che nel corrente anno scolastico l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello si effettua in modalità ordinaria, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del DPR 263/12 e delle disposizioni impartite con la circolare n. 9 del 3 novembre 2017:
a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere indicate nel Patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico;
b) la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, cosi come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali e informali.La circolare raccomanda di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla sua storia individuale anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
Tali disposizioni si applicano anche per lo svolgimento della sessione straordinaria dell’esame di Stato, da sostenere entro il mese di marzo 2023, destinato “ai candidati per i quali il Patto formativo individuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, prevede un percorso di studio personalizzato che si conclude entro il mese di febbraio 2023 e ai candidati che hanno ottenuto nel precedente anno scolastico 2021-22 un voto inferiore a sei decimi, per i quali il Consiglio di classe ha comunicato alla commissione di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato, da frequentare nell’anno scolastico corrente”.
L’ammissione all’esame è disposta dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe ed è presieduto dal dirigente o da un suo delegato.
Preliminarmente i docenti che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto formativo individuale devono verificare per ciascun adulto la frequenza necessaria per l’ammissione all’esame, pari ad almeno il 70% del monte ore previsto dal percorso di studio personalizzato (PSP).
Per effettuare tale quantificazione occorre avere come riferimento il monte ore complessivo del primo periodo didattico (da 400 a 600 ore) e sottrarre la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore) e quella derivante dall’eventuale riconoscimento dei crediti.
Per l’ammissione agli esami non è prevista la partecipazione alle prove nazionali INVALSI.
Successivamente i docenti che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto formativo individuale, con decisione assunta a maggioranza, devonodisporre l'ammissione dell'adulto all'esame di Stato mediante la verifica dell’acquisizione dei livelli di apprendimento relativi agli assi culturali così come declinati dalle Linee Guida di cui al Decreto 12 marzo 2015.
La mancata o parziale acquisizione di tali livelli può comportare la non ammissione all’esame. In questo caso la deliberata motivazione deve essere assunta, a maggioranza, dal consiglio di classe.
L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7. Il giudizio di idoneità deve essere espresso in decimi senza frazioni decimali. Supera l’esame il candidato che abbia ottenuto un voto finale di almeno sei decimi.
I CPIA in autonomia potrebbe utilizzare la seguente corrispondenza: Livello Iniziale = 6; Livello Base = 7; Livello Intermedio= 8; Livello Avanzato= 9/10.
Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo.
L’esito dello scrutinio deve essere pubblicato sul sito istituzionale del CPIA e affisso all’albo dei punti di erogazione del CPIA, sedi degli esami, con l’indicazione di “Ammesso” e voto di idoneità o “Non ammesso”. In quest’ultimo caso l’adulto o i genitori, nel caso di minori, i CPIA devono utilizzare idonee modalità di comunicazione preventiva.
Tutte le operazioni sopra descritte devono essere verbalizzate in un apposito registro.
Esame di Stato presso gli Istituti di prevenzione e pena
I CPIA devono adottare ogni opportuno intervento finalizzato a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato da parte degli adulti detenuti regolarmente iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello, primo periodo didattico.
Nel caso di adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile, regolarmente frequentanti un percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico ma trasferiti ad altro istituto penitenziario ovvero rimessi in libertà prima dello svolgimento dell'esame, il CPIA trasmette formalmente tutta la documentazione di rito alle Istituzioni interessate, definisce, sentito l'USR competente e in accordo con le suddette Istituzioni, le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato.
Nel caso, invece, di adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile (anche all'esterno della struttura penale), impossibilitati a frequentare regolarmente un percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico il CPIA, d'intesa con l'Amministrazione competente, predispone le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato.